Prestazione Occasionale tra Privati

La prestazione occasionale è regolamentata dall’art 61 del D. Lges. 276/2003 e dall’art. 4 della legge n. 30.
Secondo queste leggi si parla di prestazioni occasionali in caso di rapporti di durata complessiva non superiore, durante l’anno, a trenta giorni con lo stesso committente.
Il compenso annuo percepito dal committente non deve poi superare cinquemila eru.

In caso di prestazione occasionale tra privati, risulta essere necessario emettere una ricevuta.

Visto che entrambe le parti non dispongono di partita iva, la ricevuta avrà però caratteristiche diverse dal solito.
In particolare, in questo ricevuta non deve essere inserita la ritenuta d’acconto.

Il cliente non ha infatti la partita IVA e quindi non può operare come sostituto d’imposta versando la ritenuta d’acconto come succede solitamente.

Nella riceuta per prestazione occasionale tra privati troviamo quindi i dati di chi ha eseguito il lavoro, i dati del clienti e l’importo lordo, senza l’applicazione di ritenute.
Se il compenso è superiore a 77,47 euro, deve essere applicata una marca da bollo di 1,81 euro.

Il guadagno ottenuto tramite la prestazione occasionale dovrà poi essere segnalato nella dichiarazione dei redditi utilizzando la sezione altri redditi.

Per avere indicazioni su come compilare questo documento è possibile utilizzare il fac simile ricevuta prestazione occasionale tra privati messo a disposizione dal sito Modelliefacsimile.com.

Dichiarare i guadagni ottenuti in questo modo è quindi semplice.